lunedì 6 maggio 2013

L'agevolazione per l'acquisto dei terreni agricoli siciliani si avvicina?


La tanto sospirata (non da me) agevolazione fiscale sulle compravendite di terreni agricoli in Sicilia sembra finalmente andare in porto. Un emendamento nella finanziaria 2013 ha consentito la proroga dell'art.60 della L.R. 2/2000 (il cosiddetto decreto Cuffaro). 


La proroga è fissata al 31/12/2015. 

Tuttavia consiglio gli interessati di attendere ancora qualche settimana, prima di stappare lo spumante:
1) L'Assessore Regionale all'Agricoltura dovrà infatti varare un decreto attuativo che stabilisca criteri e modalità di riconoscimento della agevolazione. La mia speranza è che non si tratti di una agevolazione indiscriminata come quella emanata da Cuffaro, che determinò il trasferimento di terreni agricoli verso soggetti extraregionali per finalità, in alcuni casi, non agricoli.
Io mi aspetterei per esempio che questa norma valga soltanto per gli acquirenti siciliani, visto che l'agevolazione verrà finanziata soltanto dai contribuenti isolani.

2) Il Commissario dello Stato dovrà esprimersi sulla finanziaria 2013. Potrebbe dunque impugnare l'emendamento, per mancanza o inadeguatezza di copertura finanziaria, come già successo in due occasioni.
Va riconosciuto tuttavia che questa volta, l'emendamento risulta finanziato in maniera significativa. Si tratta infatti di ben 600.000 €/anno approntati dalla Regione siciliana per i prossimi tre anni.
Un bel pò di soldi rispetto alla volta precedente (se non sbaglio appena 100.000€). Si vede che stavolta sono coinvolti grandi interessi ineludibili. 

Di seguito trovate il testo dell'emendamento tratto dal sito dell'ARS.
In successione uno stralcio dei lavori d'aula. Parrebbe dal resoconto parlamentare che l'approvazione dell'emendamento sia stata accolto con un certo malcoltento da parte dei deputati di M5S. Ma non so dirvi le motivazioni.

Emendamento GOV. 1.14: 

Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione fondiaria 

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria per la formazione di efficienti aziende agricole gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti alla stipula dell'atto e le 
relative pertinenze, compresi i fabbricati, posti in essere dagli imprenditori agricoli 

singoli o associati fino alla data del 31/12/2015, sono soggetti alle imposte di 

registro e ipotecaria nella misura fissata dal comma 4-bis dell'articolo 2 del D.L. 30 

dicembre 2009 n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 

25 e successive modifiche ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte di bollo e 
catastale. 

2. Alle agevolazioni viene riconosciuta la natura di misura fiscale di carattere 

generale. 

3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentarie 
verranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della agevolazione
4. Sui terreni agricoli e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquistati 
con le agevolazioni predette, sussiste il vincolo di inalienabilità. La vendita non può 

aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, pena la decadenza dei 



benefici. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il 



periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo e le 



relative pertinenze, compresi i fabbricati, o conceda il godimento dello stesso a 

favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado odi affini entro il secondo grado, 

che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 1 del Decreto 

Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni. 
5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di 
alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali 

volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura. 
6. La decadenza dei suddetti benefici si verifica se i terreni acquistati e le  
relative pertinenze, compresi i fabbricati non sono più coltivati prima che siano 

trascorsi dieci anni dalla stipula degli atti. 
7. E' fatto obbligo del vincolo della destinazione d'uso dei terreni e le relative 
pertinenze, compresi i fabbricati , trasferiti a titolo oneroso, per un periodo di 

almeno 10 anni dalla data di stipula. Su di essi grava il vincolo di indivisibilità 



decennale. Nei casi di ampliamento, essendosi costituita una unità indivisibile, i 

predetti vincoli gravano anche sui terreni e relative pertinenze, compreso i 

fabbricati, già di proprietà. 
8. Per procedere alla alienazione o alla divisione dei predetti beni, prima della 
scadenza dei periodi vincolativi di cui sopra, dovrà essere acquisita specifica 

autorizzazione che sarà rilasciata dagli II.PP.AA. entro 30 giorni dalla richiesta della 

ditta interessata.


9. Le presenti agevolazioni si applicano anche nelle operazioni di cui all' 

articolo 7 fermo restando i vincoli di cui all'articolo 8. 

10. Per l'attuazione del presente articolo, al fine di compensare le minori 
entrate di natura fiscale derivante dall'attuazione della norma, è autorizzata per 


l'anno 2013, 2014 e 2015 la spesa di 600 migliaia di euro per ciascun anno cui si farà 

fronte con parte delle economie realizzate sulla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 


19.

Fonte

Uno stralcio dei lavori d'aula che ha riguardato la votazione dell'emendamento:

Si passa all’emendamento a pagina 13 del Gov.1 (Agevolazioni di natura fiscale per la
ricomposizione fondiaria).
Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?
VINCIULLO, vicepresidente della Commissione e relatore di minoranza. Favorevole.
PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E’ approvato) 
(Proteste da parte dei deputati del Movimento Cinque Stelle) 
PRESIDENTE. Mi sembrate un po’ irrequieti. Avete preso appieno il ritmo dell’Aula!
Ma pensate che in questa confusione siete voi a dettare le regole, come se per voi è tutto perfetto?
L’onorevole Arancio aveva depositato in questa confusione un subemendamento. Il vostro è
inammissibile.

In una nota diramata dall'onorevole Pogliese (PdL) risulterebbe che l'agevolazione sia stata richiesta a gran voce dai sindacati agricoli siciliani. Ma io continuo a chiedermi, perché le associazioni di categoria avrebbero spinto per una agevolazione di cui già gode, grazie ad una norma nazionale, la maggioranza dei propri associati (coltivatori diretti ed IAP)? Mah!!!

P.S.: Puntate precedenti della telenovela sulle agevolazioni acquisto terreni: qui, qui, e qui.

Aggiornamento finale QUI


11 commenti:

  1. Ma allora questa legge è inutile, visto che a beneficiarne sono gli stessi soggetti a cui si rivolge la norma nazionale?
    Ho un pò di confusione, perchè a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, e poi siamo in Sicilia...

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    1. i soggetti interessati non sono gli stessi, lo sembrano per l'opinione pubblica.
      La norma nazionale prevede Coltivatori diretti ed IAP: due categorie definite distintamente dalla legge, con determinati requisiti (e che peraltro versano contributi previdenziali obbligatori).
      La norma regionale riguarda gli imprenditori agricoli. Ma imprenditore agricolo è una qualifica indistinta, chiunque in pratica se ne può fregiare.

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    2. Ma se io acquisto un terreno agricolo, usufruendo delle suddette agevolazioni, e dopo voglio costruire su di esso un fabbricato agricolo, posso farlo? Oppure ho un obbligo di attendere un tot di anni prima di fare una roba del genere?

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    3. buona domanda: sembrerebbe che dovresti attendere dieci anni a leggere l'emendamento.
      Tuttavia attenderei il decreto assessoriale prima di sbilanciarmi nelle valutazioni.

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    4. Grazie per la celere risposta, ma dalla tua esperienza nel settore quanto tempo passa fra l'emissione dell'emendamento e il decreto vero e proprio?

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    5. le ultime volte si trattò di una proroga che non necessitò di alcun decreto. Si attese soltanto la pubblicazione in GURS (che l'ultima volta non avvenne mai, dato che la proroga fu bloccata dal Commissario e poi dalla Corte Costituzionale).

      Nel 2000 quando la norma fu emanata per la prima volta, non ricordo. Il web di massa neanche esisteva, per cui tutto era ancora più misterioso e dilatato.

      Con la Regione siciliana non ci sono mai tempi certi. Meglio armarsi di pazienza.

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    6. Più tardi ulteriori dettagli:
      Bocciata dal Commissario l'agevolazione acquisto terreni.


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  2. scusate quindi e definitivo..........la legge non si fara piu

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    1. la Regione potrebbe fare ricorso alla Corte Costituzionale. Tuttavia è praticamente impossibile che venga accolto (mia opinione).

      Direi che per quest'anno al 99% non se ne fa niente.
      Il prossimo anno la riproporranno in finanziaria probabilmente (tanto a loro non costa niente vendere illusioni).
      Ma con questo Commissario dalle motivazioni che ha dato, la vedo difficile, se non impossibile anche in futuro.
      Certezze comunque non ce ne sono, né in un senso, né nell'altro...siamo in Sicilia!

      Il mio ultimo post sull'argomento qui

      http://durodisicilia.blogspot.it/2013/05/capolinea-per-la-legge-cuffaro-sulla.html

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  3. cosa mi sa dire di nuovo su questo decreto .........dopo ben 2 anni è uscito o ancora nullaaaaaaaaaaa come sempre e a chi ci si puo' rivolgere per saperne di piu'

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    1. è stato definitivamente rigettato, ad oggi non è vigente ne, io penso, mai più lo sarà.

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