venerdì 15 febbraio 2013

Patente BE per trattori + rimorchi agricoli, pagare e sorridere?

Ma nella Sicilia agricola oramai non si parla d'altro che di patenti? 
Dopo aver provato, speriamo con successo, a fare luce sulla questione dell'"abilitazione per trattoristi" nel post "Patente Agricola" proviamo a fare chiarezza, in questo post, su sollecitazione di svariati lettori, proveremo ad affrontare l'altro argomento di attualità stradale: la patente BE per trattori e rimorchi agricoli.


Dunque il quesito è: per guidare su strada, trattore + rimorchio agricolo, quale patente è necessaria?
Sembrerebbe infatti che integerrime forze dell'ordine di alcuni paesi rurali dell'interno siciliano, stiano, da qualche tempo, sanzionando gli agricoltori che percorrono le pubbliche strade con le loro trattrici agricole agganciate a rimorchi agricoli.
Le contravvenzioni sarebbero  elevate (secondo quanto mi si scrive), in osservanza della recente Circolare - 25/01/2013 - Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 - Patenti di guida, dove al paragrafo 2.6 si legge:


2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B
Una novità dell'art. 116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
• il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96"; 
• la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.


Ciò sembrerebbe far ritenere alle scrupolose forze dell'ordine che i complessi motrice + rimorchio oltre una certa massa (molto facile da superare per mezzi agricoli di medie dimensioni) necessitino almeno di patente BE per essere guidati.

Alcuni agricoltori, così sarebbero stati persuasi che il conseguimento della Patente BE, sarebbe ormai improcrastinabile. 600-700 Euro, a quanto pare, sarebbe il costo di questa "messa a norma", mi si dice. Niente male davvero, quasi quasi, apro una scuola guida.

Un attimo però, diamo un occhiata al codice della strada vigente, dove leggiamo che:
Trattori agricoli e rimorchi agricoli, secondo l'art.57 del vigente Codice della strada (QUI) sono considerati Macchine Agricole.

Articolo 57 
Macchine agricole

Titolo 3 - Dei veicoli Capo 1 - Dei veicoli in generale
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.(3)
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.


Dunque una volta chiarito che trattore e rimorchio agricolo sono macchine agricole senza ombra di dubbio, continuiamo a leggere all'art.124 del codice della strada (QUI), per capire quale patente è necessaria per la loro guida:


Articolo 124 
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Titolo 4 - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h; (4)
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici; (5)
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.


Il testo del codice della strada citato integra le ultime disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. 

Ciò vuol dire che tutte le macchine agricole (comprensive di rimorchi agricoli) possono essere guidate con la patente di categoria B.
Non si trova alcuna menzione della patente BE in questa fattispecie, come potete notare.

Il mio consiglio, quindi, è di stampare art.57 ed art.124 del Codice della Strada e trovargli una comoda e stabile allocazione all'interno delle cabine delle vostre trattrici, casomai qualche solerte servitore dello Stato in divisa e paletta al vento, avesse un drastico e momentaneo calo della memoria o disconoscesse la materia.

Buon viaggio



P.S.: Ringrazio Toni, l'esperto di problematiche stradali del blog, per le dritte normative. Piano con quella Lamborghini eh...che le multe fioccano....



10 commenti:

  1. il problema è che le associazioni di categoria anzichè informare ,come si sta facendo qui,si stanno attrezzando per essere accreditati a rilasciare tale fantomatica patente-
    dove possiamo andare se siamo da soli contro tutti e per giunta anche disinformati?

    Allora caro garnoduro,invitiamo gli sventurati agricoltori vittime di queste forze dell ordine ,a stampare la normativa e a rivolgersi alla magistratura per denunciare questi agenti x abuso d atti d ufficio e intimidazioni-e che cazzo possibile che in questo paese ognuno fa quello che gli pare?

    E siccome questo signor TONI si diverte a scorazzare in lungo e in largo la penisola in lamborghini.......bravo bravo--EEE IOOOO PAAGOOO-che dici ce lo fara fare un giretto-?

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    1. Mimmo, ma certo, fossi in te mi preoccuperei per la destinazione del giretto!

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  2. Dunque una volta chiarito che trattore e rimorchio agricolo sono macchine agricole senza ombra di dubbio
    ATTENZIONE PERò:
    qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

    SE LA MASSA COMPLESSIVA DEL RIMORCHIO A PIENO CARICO SUPERA 1,5t
    (15q.li!) il rimorchio non è considerato parte integrante della macchina agricola e quindi serve la patente CE!
    vi risulta?!?

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    1. Noooooooooooooo!!!!! Rimorchi agricolo anche di 1000 q.li agganciato a una trattrice agricola (controlla le carte di circoilazine) basta la "B". Ciao.

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  3. Qualsiasi macchina agricola di qualsiasi massa può essere guidata con la patente B. Così risulta dall'art.124 del Codice della Strada:

    a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h; (4)
    b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a)

    Non ci sono altre possibilità al punto b.

    Con la patente B possono essere guidate tutte le macchine agricole diverse da quella alla lettera a (dove peraltro si fa anche riferimento a complessi).
    Non sono previste altre patenti per le macchine agricole.

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  4. aggiornamento al link sotto
    http://durodisicilia.blogspot.it/2013/03/patente-agricola-scatta.html#more

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  5. salve vorrei sapere per conseguire questa petente di veicoli agricoli io del sud italia quanto mi verrebbe a costare????

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  6. Interessante l’articolo di cui mi permetto di dare mie indicazioni per meglio chiarire la differenza che passa tra "rimorchio" e "macchina agricola trainata" – normalmente chiamato “rimorchio agricolo” – differenza che comporta diverse particolarità nell’uso e nella circolazione stradale e nell’ applicazione delle relative norme vigente del Codice della Strada.
    Principalmente prima di trattare il fatto della categoria della partente di guida idonea, va verificata e precisata la classificazione del veicolo di cui si parla.
    Il rimorchio agricolo non è propriamente un rimorchio (inteso questo come quanto stabilito dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui all’articolo 54 comma 1 e dai filoveicoli di cui all'art. 55 del Codice della Strada), bensì è una macchina agricola trainata (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice della Strada).
    Pertanto e proprio in base a questa differenziazione non da poco, NON è soggetto:
    - ad avere per il suo traino l’estensione della patente di guida alla categoria “E” ;
    - non ha l’obbligo della copertura assicurativa autonoma quando è sganciati dal trattore agricolo;
    - può essere lasciato in sosta sganciato dalla motrice anche in centro abitato.
    Sperando di essere stato utile all’argomento e a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti porgo distinti saluti
    Romano.-

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