giovedì 24 gennaio 2013

"Patente Agricola" proviamo a fare chiarezza

Molta agitazione qui in Sicilia per la cosiddetta "Patente Agricola" (puntate precedenti qui e qui). Alla vista, corsi di formazione da effettuare e pagare di tasca (circolano cifre da 80 a 250€), oltre alle temute possibili contravvenzioni stradali.



Vediamo un po' come stanno le cose:
In primis, non si tratta di una patente ma di una semplice abilitazione per gli operatori. Ciò come vedremo ha dei riflessi importanti. 
QUI trovate il testo della normativa che introduce l'abilitazione- Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008).

Di seguito le parti della normativa che più ci interessano e per le quali c'è una certa confusione.
Per quali mezzi agricoli è necessaria l'abilitazione? Secondo alcuni non sarebbe necessaria per mietitrebbie, vendemmiatrici e macchine agricole simili.

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

In effetti la dizione "trattore" nel provvedimento, escluderebbe mietitrebbie e simili che rientrano invece nella categoria(vedi qui): Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate  con motore  proprio e destinate a particolari  lavorazioni  agricole:  possono  essere predisposte  per  l’applicazione  di  speciali apparecchiature per lavorazioni agricole.
La ratio del provvedimento però nel complesso, sembrerebbe implicare tutte le macchine agricole, a maggior ragione le più complesse. 

Da quando decorre l'obbligo di abilitazione? E quanto tempo abbiamo per ottenere l'abilitazione?

Eccovi un sintetico schema inviatomi da un collega:

- Accordo sancito il 22 febbraio 2012 (vedi sopra la normativa);
- Pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012;
- Entrata in vigore della normativa dopo 12 mesi la pubblicazione (quindi 12 marzo 2013);
- Corsi da effettuare entro 24 mesi dalla entrata in vigore (quindi 12 marzo 2015).


Si, 24 mesi di tempo dunque dall'entrata in vigore del provvedimento per ottenere l'abilitazione, infatti se date una lettura all'art.12 dell'Accordo:
12. Norma transitoria

12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo parte dunque il 12-03-2013, quindi sino al 12-03-2015, non AVRETE BISOGNO DI ALCUNA ABILITAZIONE!!! Vi consiglio di non avere fretta e risparmiare i vostri soldi al momento. Nei prossimi due anni possono avvenire tante cose: tipo deroghe, proroghe, modifiche, corsi regionali finanziati e gratuiti. Perché precipitarsi dunque?

Che la situazione sia questa non vi è alcun dubbio, se andate sul sito dell'Inail troverete un riferimento all'articolo sotto (pigiate per ingrandire), in accordo con quanto detto sopra.





Inoltre secondo Coldiretti (ma è così, perchè non vi è stata alcuna modifica del codice della Strada in questa direzione): è bene precisare che la norma non rientra tra gli obblighi previsti dal Codice della Strada, bensì è inserita nella normativa sulla Tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tal senso il rilascio dello specifico attestato di abilitazione alla guida delle macchine agricole è uno soltanto degli adempimenti che, ricordiamo, comprendono anche la tenuta in azienda di un Documento di Valutazione dei Rischi, l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza e ulteriori corsi, quali ad esempio quello di Primo Soccorso e Anti Incendio.


Se volete togliervi il dubbio consultate il Codice della Strada: Art.124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici, anzi stampatevelo e portatelo appresso.Qui una buona pubblicazione con tutti i riferimenti sulla circolazione stradale dei mezzi agricoli.

In pratica allo stato delle cose, nessuna pattuglia della stradale vi potrà mai elevare alcuna multa per la mancanza dell'abilitazione. 


10 commenti:

  1. Granduro puoi darmi delle informazioni sulla patente necessaria all guida di un trattore + rimorchio dopo l'emanazione della Circolare - 25/01/2013 - Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 - Patenti di guida. Ti ringrazio anticipatamente.

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    1. Scusate l’intrusione, la domanda non mi sembra ben posta. Se si parla di “trattore” agricolo e quindi agganciato un rimorchio agricolo patente “B” secca. Se si parla di “trattore stradale” con rimorchi commerciali, ci vuole un post. Altrimenti dovresti fornire i pesi della motrice e del “rimorchio pesante” che intendi agganciare e soprattutto che tipo si immatricolazione ha il rimorchio. TATS, CARAVAN ecc.

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  2. In pratica come fa intendere Toni, il discrimine sta nel rimorchio.
    Se è agricolo rientra tra le macchine agricole, per cui basta la patente B secondo l'. Art.124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

    Per la classificazione delle macchine agricole ed altri utili informazioni, dai una occhiata al link:
    http://www.cia.it/Ultimo/Informazione/22_33Dossier.pdf

    Consiglio a tutti quanti di stamparsi (e tenere nella cabina del trattore) l'art.124 del Codice della Strada e la classificazione delle macchine agricole, nella quale risulta che il rimorchio agricolo è una macchina agricola.

    La guida delle macchine agricole è regolamentata dall'art. 124 del Codice della Strada. Non vi fate infinocchiare.

    Leggetelo bene
    1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

    http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceStradale/indice/articolo.647.4.0.10.html

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  3. Grazie mille...le forze dell'ordine del mio Paese continuano a sostenere che sia necessaria la patente BE; vado a stampare l'art. 124.

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    1. Ma guarda ‘ste forze dell’Ordine. Bene, si trattava quindi, come sospettavo, di trattore e rimorchio agricolo. Agganciare poi un rimorchio adibito a trasporto merci su un mezzo agricolo dovrebbe essere meccanicamente impossibile e poi lì si andrebbero a violare numerose altre disposizioni (art. 63 c.d.s. agganciamento, art. 82 uso diverso) e, a seconda del tipo di trasporto, norme che prescrivono licenze ed autorizzazioni amministrative, ed altre abilitazione del conducente. Tale fattispecie competerebbe quindi sanzioni più corpose della mancanza dell’estensione “E”.
      Complimenti a Granduro per la spiegazione forense e l’ottimo consiglio.

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  4. un trattore si puo guidare con la patente 125

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  5. aggiornamento al link sotto
    http://durodisicilia.blogspot.it/2013/03/patente-agricola-scatta.html#more

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  6. richiesta autorizzazione per il transito di mietitrebbia su strada, a chi rivolgersi ed il costo? qualcuno del blog può approfondire meglio questa cosa? grazie.

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    1. per quel che so, dovresti chiedere una autorizzazione all'Anas per transitare su strade di interesse nazionale e/o alla Provincia di competenza per le strade locali.
      Solitamente i sindacati agricoli forniscono questo tipo di servizio (nel caso dell'Anas credo serva una richiesta per via telematica).

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  7. vorrei sapere quando costa la patente x guidare un gommato

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