giovedì 14 marzo 2013

"Patente Agricola" scatta l'autocertificazione!!!

Non vi avevo forse suggerito di risparmiare i vostri soldi ed attendere, prima di recarvi a frequentare il nuovo inutile corso di formazione per l'abilitazione alla guida delle macchine agricole? Ebbene sembra che abbia visto giusto. Il Ministero del Lavoro ha appena diramato una circolare che allontana di molto l'adempimento.



Intanto rivediamo cosa prevedeva il provvedimento di legge che istituiva l'abilitazione per la guida dei mezzi agricoli al punto 9.

9. Riconoscimento della formazione pregressa9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
9.2. Gli attestati dì abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalia data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni sono soggetti ai corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.


Ora per completezza rivediamo anche il punto 6:

6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento

6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.


Con la recentissima circolare del Ministero del Lavoro (QUI), si stabilisce in sostanza la possibilità di autocertificare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 la propria esperienza lavorativa pregressa (punto 9.4), acquisita nel normale ciclo produttivo. Si potrà anche certificare l’esperienza di eventuali collaboratori familiari.





In pratica con una semplice autocertificazione, acquisiremo una abilitazione valida alla guida dei mezzi agricoli per i prossimi 5 anni, senza frequentare alcun corso di formazione. E' un vero peccato per l'esercito di formatori che senza aver mai visto un trattore, già pontificava a pagamento.
D'altronde ora avranno cinque anni di tempo per prepararsi a puntino.







12 commenti:

  1. grazie dell'informazione puntuale e preziosa....

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  2. ma questa autodichiarazione a chi deve essere fatta?

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    1. La prepari e la conservi con la documentazione aziendale. La dovrai esibire soltanto nel caso in cui subisci un controllo in azienda.

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  3. ecco il solito guastafeste-adesso ci manca solo che qualche altro disgrazziato cominci a fare informazione porta a porta-visto che ti ci trovi perchè non pubblichi pure una bozza dell atto notorio?tanto ormai la frittata l hai fatta.
    se ti prendono!!!!!!

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  4. ...per l'atto notorio rivolgetevi a Mimmo, che è un mezzo azzeccagarbugli.

    E basta con sta prassi che l'agricoltore deve essere spolpato vivo. Però sempre per il suo bene, sia chiaro...

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  5. Scusate la mia ignoranza sull'argomento, ma io come faccio a documentare e certificare la mia esperienza di 2 anni, e se dovessi farla fare al mio operaio? cioè in caso di controllo aziendale danno per buono solo quello che c'è scritto sull'autocertificazione o devo allegare pure dei documenti?
    grazie.

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    1. non la devi documentare...devi produrre una dichiarazione nella quale attesti la disponibilità delle macchine agricole in azienda ed il loro utilizzo da parte tua in un dato periodo antecedente (pari ad almeno due anni) alla entrata in vigore del decreto.
      Non sono previsti allegati. Ciò naturalmente non impedisce di riferirsi per esempio a quanto riportato sul libretto UMA, per quanto riguarda la disponibilità di mezzi in azienda.

      Il tuo operaio? Segui ciò che riporta la circolare per i lavoratori subordinati.


      Di seguito il testo di legge sulle autocertificazioni:
      http://www.comuniweb.it/autocertificazione/DPR-445.pdf

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    2. in primis l'Autocertifcazione esprime la capacita' del titolare di essere in grado di condurre il trattore,non di avere SPECIFICHE E MATURATE COMPETENZE DI SICUREZZA,come espliciat la 81/2008.sia per se che pe i familiari.Ora se accade un Infortunio piu' o meno grave a lui o collaboratore,cui ha Autocertificato le competenze si e' davvero sicuri del riconoscimento INAIL previsto? io penso di no,in quanto il TITOLARE non ha MATURATO CON FORMAZIONE SPECIFICA suffuciente conoscenza delle materie di sicurezza,CUI AVEVA L'OBBLIGO, impartire a chi ha autocertificato e poi in riguardo per se stesso,a mio avviso e' un boomerang.poi fate vobis!

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    3. ognuno fa le sue valutazioni...comunque la circolare è abbastanza chiara ed è redatta dal Ministero del Lavoro...grazie per i disinteressati (?) avvertimenti...
      personalmente ho difficoltà a credere che un formatore possa avere delle competenze di sicurezza sui trattori maggiori di quelle di un agricoltore che spesso sui trattori ci vive ed un manuale teorico di sicurezza se lo può anche leggere da solo...

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    4. Bravo anonimo,continuate pure a fare disinformazione e terrorismo mediatico,cosi prima o poi qualcuno vi fara saltare in aria tutti i denti-ma l hai letta il decreto dell autocertificazione?
      fra 5 anni se ne parlerà-ma quale corso,questa è solo una pezza ad una scemenza partorita dai famosi tecnici bocconiani-

      La circolazione dei mezzi su strada è regolamentata dal codice della strada,e le trasgressione sono punite dal codice civile e penale-io dopo aver letto in lungo e in largo,di questa autocertificazione o patente agricola non vè nè traccia,allora non producendo un bel niente qualcuno mi saprebbe dire in quale reato incapperei e a quale sanzione andrei incontro?

      Che menti che avete!!!!!qualora fallissero i saggi,tocchera a voi entrare in campo-

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  6. l'autocertificazione ha il solo ed esclusivo scopo di comprovare l'esperienza formativa pregressa di almeno un biennio, autorizzando l'utilizzatore a frequentare il solo corso di aggiornamento di 4 ore solo teorico anzichè quello di otto che prevede anche la parte pratica, solo così si può ottenere l'abilitazione all'utilizzo, resta fermo il punto che si hanno fino a quattro anni di tempo per la regolarizzazione, cioè 2017. anche se in caso di controllo si deve soperire al fatto di non avere l'abilitazione in un breve lasso di tempo. sperando che il ministro non cambi le carte in tavola e l'anno prossimo diventi una specie di C.Q.C.

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  7. i moduli per l'autocertificazione
    http://durodisicilia.blogspot.it/2013/04/patente-agricola-i-moduli-per.html

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