mercoledì 25 luglio 2012

Circolare Agea Condizionalità 2012

E' uscita la circolare dell'Agea, integrata con le disposizioni di alcune Regioni, che regola l'applicazione delle normative comunitarie sulla condizionalità ecologica per il 2012.





Questo lo schema del documento (QUI il link):


La presente Circolare si compone di una parte generale, delle tredici schede regionali allegate, una per ciascuna Regione facente capo all’Organismo Pagatore AGEA, e dell’allegato 1. 
Nella parte generale della Circolare sono riportare: 


1. la normativa di riferimento:
1.1. Regolamentazione comunitaria;
1.2. Recepimento normativo nazionale;
1.3. Recepimento normativo regionale; 
2. il glossario dei principali termini presenti nella presente Circolare;  
3. la definizione dei “campi di condizionalità”;
4. i quadri relativi all’applicabilità di Atti e Standard;
5. quadro dello Standard 5.2 “Introduzione di  fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, quale nuovo standard che si applica a partire dal 1° gennaio 2012; 
6. paragrafo relativo ai controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA; 
7. paragrafo relativo alle gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria; 
8. paragrafo relativo meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni. 

E' un documento bello lungo, segnalo, il nuovo standard sulle fasce tampone da pag 24. Mentre più avanti nelle sezioni regionali noterete che le Regioni hanno deliberato, sulla base delle specifiche peculiarità ambientali, norme specifiche per questo standard, come previsto dalla legge.
L'unica Regione (o una delle poche) che sembra non essersi espressa è la Regione Sicilia. Da pag.326 le disposizione siciliane su altre misure di condizionalità, ma nessun riferimento alle fasce tampone.
Ciò vuol dire che ci beccheremo come previsto dalla normativa nazionale, lo standard delle fasce tampone, integralmente, senza tenere conto delle specificità territoriale e senza sconti

Dal testo della circolare che riguarda proprio le fasce tampone, infatti:
Il DM 30125/2009 e s.m.i, all’art. 22 comma 1, stabilisce che le Regioni e Province specificano con propri provvedimenti gli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale  (ai sensi dell’art. 3 e degli allegato 1 e 2).  Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che in assenza dei provvedimenti delle RegioniProvince Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano gli impegni indicati dal DM   30125/2009 e s.m.i


Ultima polpetta avvelenata di questa pessima Amministrazione Regionale. Ed il bello che molti miei conterranei pensano che il problema siculo sia la mancanza di Autonomia!


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