martedì 30 ottobre 2012

Occhio alla nuova normativa sui fitofarmaci!


Attenzione che da questo anno possono irrorarci (è proprio il caso di dirlo) una sanzione nel caso in cui l'azienda agricola non sia provvista di registro trattamenti (il cosiddetto quaderno di campagna).
Inoltre dall'entrata in vigore del decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n° 150 (Gazzetta Ufficiale n.202 del 30/08/2012) che recepisce la  Direttiva 128/2009 sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, sono previste novità di vario genere nel settore.


Iniziamo dal quaderno di campagna:
Così recita il decreto all'art.24 comma 13
Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.


Dell'autorizzazione vedremo dopo, intanto rileviamo positivamente il fatto che il registro trattamenti è comunque un documento molto semplice da produrre, basta prendere l'abitudine. All'art.16 comma 3 e 4 trovate i dettagli:

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:

     a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
    b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
     c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonchè l'avversità che ha reso necessario il trattamento.


Ma quale sarebbe l'autorizzazione a cui si fa riferimento all'art.24 del decreto?
All'art.9 del decreto si legge:
Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

     1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
  2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano maggiorenni;
     b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
Come sempre il classico corso di formazione risolve tutti i problemi, mette la coscienza dei tecnocrati a posto, e da l'opportunità di creare qualche clientela (volendo). A noi un bel patentino (fate un sorriso per la foto, mi raccomando). E stavolta sarà obbligatorio per tutti gli agricoltori professionali indipendentemente dalla classificazione tossicologica

Ma non finisce qua, entro il 2016 controllo funzionale delle attrezzature irroranti:

  Art. 12. Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

     1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.
     2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.

Qui il link del decreto.

La mitica Europa (insieme all'Italietta naturalmente) non si smentisce mai, dopo averci ficcato in una delle crisi peggiori della Storia senza avere la minima idea di come uscirne, si preoccupa oziosa se l'ugello della nostra barra irroratrice, spruzza con una rosetta adeguata o meno. 




9 commenti:

  1. fatta la legge trovato l inganno-quando comprate fitosanitari chiedete di non fatturare-cosi potete dire di non aver mai usato fitosanitari -

    bisogna tornare al brigandaggio-non c è niente da fare-
    chissà come irrora il piombo il vecchio trombone calabrese in dotazione ai briganti.
    e vai con ulteriori costi per le aziende-

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  2. ANCORA NON HO CAPITO SE QUESTO REGISTRO VA VIDIMATO DA QUALCHE ENTE INUTILE.....CONSORZI VARI ...COMUNITA' MONTANE...ASL O USL.. PROVINCIE... REGIONI... FARMACIE... O AGRONOMI ... E QUANTO MI COSTI... ED IO PAGO....ED IO PAGO.... ED IO PAGO....

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    1. No, non va vidimato da alcun Ente.
      La vidimazione era prevista da una legge di qualche anno fa.

      Al comma 4 del'art.16, trovi qualche altro adempimento.

      4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonchè la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

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  3. fanno di tutto per creare più evasione fiscale. in questo modo, come dice mimmo, molti agricoltori acquisteranno in nero, i venditori tutti contenti!!!

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  4. francamente per noi produttori non mi sembra affatto dannoso.
    Però magari non ho colto gli aspetti deleteri. Secondo te, cosa ci penalizza nel provvedimento?

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  5. Scusate ma alle navi che arrivano cariche di derrate alimentari chi controlla il quaderno di campagna.

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    1. nessuno ovviamente, tanto più che molte produzioni sono trattate con fitofarmaci vietati da noi.
      Tuttavia tenere un quaderno di campagna non vidimato (il che è fondamentale), non mi sembra così complicato e vessatorio.

      Personalmente la norma più deleteria mi sembra quella che riguarda il controllo delle attrezzature. Metterle a norma soprattutto per le più vecchie potrebbe comportare un costo non indifferente.
      Ed inoltre anche il collaudo ed il controllo avranno un costo a carico delle aziende (a quanto pare in Piemonte già lo fanno e pagano 100 € a controllo).
      Per fortuna si inizia dal 2016 e tante cose possono cambiare.

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  6. apparentemente non cambia nulla per nessuno,poiche le precedenti regolamentazioni impone ai venditori di emettere fatture in tempo reale-
    esem-diserbante comprato a marzo faturabile entro il periodo di distribuzione e non piu ad agosto-(periodo di regolazione dei conti)questo per permettere all erario di incassare l iva in tempo reale sui prodotti che circolano-dal 2012 i commercianti devono mettersi in regola con questa norma ,al contrario in caso di controllo il prodotto acquistato da essi deve essere riscontrabile o con fattura di vendita o con deposito in magazzino-
    l art 62 va a completare quella normativa,ma i commercianti sanno che da adesso devono avere una certa liquidità disponibile per anticipare l iva sulle fatture emesse,e aspettare comunque mesi per incassare-allo stato interessa incassare le tasse sulle fatture se poi il commerciante si fa pagare o no il dovuto non interessa-
    tuttavia la possibilità di non poter fatturare piu all incasso ma un in un periodo decisamente inferiore ad esso,crea ulteriori problemi di liquidità,spingendo sia gli agricoltori che gli altri operatori del settore a doversi rivolgere agli strozzini (banche)per poter far fronte a spese e balzelli-Monti, quando si tratta di aiutare le banche non è secondo a nessuno-diavolo di un Mario-

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  7. peppe

    come pretendiamo che le nostre produzioni vengano pagate in tempi certi, così non possiamo pensare di pagare le sementi quando ci pare. Il provvedimento è simmetrico da questo punto di vista. Mentre su concimi e fitofarmaci è ancora prevista una certa flessibilità.

    E continua ad apparirmi positivo il provvedimento, perchè tende ad eliminare la catena del debito sulle spalle del produttore (che soprattutto la GDO usa come prestatore ad interessi nulli).

    Inoltre l'appesantimento burocratico mi sembra limitato rispetto alla tutela che sembra darci.

    In pratica si tratta di produrre una fattura leggermente più articolata se non sbaglio (ma capiremo meglio appena ne faremo uso).

    In alternativa al contratto scritto, il Regolamento ammette la possibilita’ di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto (quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 3) direttamente sul DDT o sulle fatture purche’ si accompagni anche la seguente dicitura:
    “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012 n. 27”.

    I punti da 1 a 3 da inserire in fattura sono questi:

    1) la durata
    2) la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
    3) i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento.

    Le tutele per il produttore

    A fronte di questi nuovi obblighi tuttavia, oltre al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, si introducono sanzioni amministrative per ogni violazione delle nuove regole sopra elencate. La più gravosa ed anomala è quella dove si specifica che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00”

    In conclusione, avremo una importante arma di pressione per pretendere pagamenti nei tempi prestabiliti.

    Ammetto comunque che le possibili implicazioni sono notevoli e non facilmente prevedibili. Vedremo nel tempo, ma la ratio del provvedimento mi sembra, in linea di principio, favorevole ai produttori.

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